Regolamento delle Consulte di Frazione
REGOLAMENTO COMUNALE DELLE CONSULTE DI FRAZIONE
-Allegato Atto n.92/CC/2006-
INDICE
CAPO I-DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1-La Consulta di Frazione
Art. 2-Delimitazione delle Frazioni
CAPO II°-ORGANIZZAZIONE DELLE CONSULTE DI FRAZIONE
Art. 3-Organi della Frazione
Art. 4-Finalità dell’Assemblea della Consulta di Frazione
Art. 5-Numero dei componenti della Consulta di Frazione
Art. 6-Prima convocazione della Consulta
Art. 7-Convocazione Assemblea di Frazione
Art. 8-Elezione del Presidente
Art. 9-Compiti del Presidente
Art. 10 -Rapporti con l'Amministrazione Comunale
CAPO III°-COSTITUZIONE DELLE CONSULTE DI FRAZIONE
Art. 11 -Promozione e costituzione della Consulta di Frazione
Art. 12 -Elezioni
Art. 13 - Durata in carica
Art. 14 - Incompatibilità ed ineleggibilità
Art. 15 -Surrogazione
CAPO IV°-FUNZIONE DELLE CONSULTE DI FRAZIONE
Art. 16 -Generalità
Art. 17 -Funzione Consultiva
Art. 18 -Modalità per esercitare la funzione consultiva
Art. 19 -Poteri di iniziativa
ART. 20 - AFFIDAMENTO ALLA CONSULTA DELLA GESTIONE DI ATTIVITÀ DI NATURA SOCIALE O RICREATIVA
Art. 21 -Riscontro alle comunicazioni delle Consulte di Frazione
Art. 22 -Gestione dei fondi economali
CAPO V°-DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 23 -Cessazione del riconoscimento
Art. 24 -Entrata in vigore ed attuazione
Art. 25 -Rinvio
CAPO I° - DISPOSIZIONI GENERALI
ART. 1 - IL CONSIGLIO DI FRAZIONE
1. Il Comune favorisce l'effettiva partecipazione democratica di tutti i cittadini all'attività politica, amministrativa, economica e sociale della comunità.
2. Lo Statuto Comunale riconosce le Consulte di Frazione quali organismi di partecipazione della comunità locale alla vita amministrativa; essi sono organismi rappresentativi, a base volontaristica, degli interessi delle singole comunità e non hanno scopo di lucro.
ART. 2 - DELIMITAZIONE DELLE FRAZIONI
Il territorio comunale è suddiviso in 4 Frazioni (GATTEO,S.ANGELO,FIUMICINO E GATTEO A MARE), la cui delimitazione è individuata nella planimetria allegata, che forma parte integrante del presente regolamento.
CAPO II° - ORGANIZZAZIONE DELLE CONSULTE DI FRAZIONE
ART. 3 - ORGANI DELLA FRAZIONE
Sono organi della Frazione:
a) l’Assemblea della Consulta di Frazione;
b) la Consulta di Frazione;
c) il Presidente della Consulta di Frazione;
ART.4-FINALITA’ DELL’ASSEMBLEA DELLA CONSULTA DI FRAZIONE
1.L’Assemblea ha lo scopo di:
a) ampliare e rendere attiva ed effettiva la partecipazione degli abitanti della Frazione all’attività amministrativa del Comune,sia come singole persone che come gruppi e organismi sociali presenti sul territorio;
b) consentire alla Consulta di Frazione di recepire più direttamente la volontà degli abitanti in ordine alla situazione e alle proposte sulla vita di Frazione.
2.L’Assemblea di frazione è formata da tutti i residenti della Frazione ed è presieduta dal Presidente della Consulta di Frazione. L’Assemblea è validamente costituita quando partecipano almeno venti abitanti della Frazione.
ART. 5 - NUMERO DEI COMPONENTI DELLA CONSULTA DI FRAZIONE
1. L’assemblea nella sua autonomia dovra’ definire il numero dei componenti la Consulta di Frazione, numero compreso tra 5 e 11 componenti e che comprende anche il Presidente di frazione. In ogni caso il numero dei componenti della Consulta dovra’ essere dispari.
2. I componenti della Consulta di Frazione esercitano il loro mandato gratuitamente.
ART. 6 - PRIMA CONVOCAZIONE DELLA CONSULTA
La Consulta di Frazione è convocata dal Sindaco o da un suo delegato entro trenta giorni dalla proclamazione dei componenti il consiglio di frazione, previa verifica dei requisiti di cui all’art.10.
ART.7-CONVOCAZIONE ASSEMBLEA DI FRAZIONE
L’Assemblea è convocata dal Presidente della Consulta almeno due volte l’anno e ne viene data contestualmente comunicazione al Sindaco. La convocazione viene inoltre resa pubblica mediante affissione nelle apposite bacheche e attraverso ogni altra forma di informazione ritenuta opportuna.
ART. 8 - ELEZIONE DEL PRESIDENTE
1. Il Presidente e il Vice Presidente della Consulta di Frazione vengono eletti nella prima riunione della stessa, scegliendoli fra i propri membri, a scheda segreta e a maggioranza assoluta dei componenti.
2. Il Presidente può essere sostituito dal Vice Presidente o da altro componente della Consulta, in caso di assenza o impedimento.
ART. 9 - COMPITI DEL PRESIDENTE
Il Presidente:
a) rappresenta la Consulta di Frazione;
b) convoca e presiede la Consulta di Frazione ed è responsabile dell’ attuazione delle sue deliberazioni;
c) intrattiene i rapporti con il Sindaco o suo delegato e con gli altri organi istituzionali del Comune;
d) convoca l’Assemblea di Frazione;
e) redige ed invia ogni anno al Sindaco una relazione sull’attività della Frazione.
ART.10 - RAPPORTI CON L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE
1. Il Sindaco è il referente delle Consulte di frazione. Qualora ne ravvisi la necessità può delegare un suo rappresentante in ogni singola frazione.
2. I Presidenti delle Consulte di Frazione sono convocati,in seduta comune,almeno una volta all’anno dal Sindaco, o suo delegato, allo scopo di esaminare preliminarmente le materie di interesse generale sulle quali le Consulte di Frazione sono chiamati a pronunciarsi,con particolare riguardo alla predisposizione ed ai contenuti dei bilanci di previsione,nonché allo scopo di assicurare lo scambio di informazioni su esperienze ed iniziative intraprese nelle diverse Consulte.
3. Copia dell'ordine del giorno del Consiglio Comunale viene inviata al Presidente della Consulta di Frazione, che lo esporrà tempestivamente nelle apposite bacheche.
CAPO III° - COSTITUZIONE DELLA CONSULTA DI FRAZIONE
ART. 11 - PROMOZIONE E COSTITUZIONE DELLA CONSULTA DI FRAZIONE
1.Ogni Frazione può promuovere e costituire la propria Consulta.
2. Possono essere candidati a membro della Consulta gli abitanti del Comune che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età
ART. 12 - ELEZIONI
1.Spetta all’Assemblea di Frazione l’elezione della Consulta di Frazione.
2. L’organizzazione delle elezioni spetta alla Consulta di Frazione uscente.
3. Le elezioni dovranno essere informate a principi di trasparenza e democraticità al fine di assicurare l’effettiva rappresentatività degli organi elettivi.
4. Per l’elezione dei componenti della Consulta,l’Assemblea dovra’ seguire il seguente iter:
• Nomina di un presidente dell’Assemblea in seduta elettorale
• nomina di due scrutatori e un segretario responsabile del regolare svolgimento del voto.
• apertura dei termini per la presentazione delle candidature a Componente della Consulta di Frazione.
• Verifica del numero dei candidati rispetto al numero dei componenti da eleggere. Se il numero coincidesse il Presidente può chiedere ratifica per alzata di mano; in caso contrario si predispone l’urna elettorale e scheda di votazione con due preferenze.
• Apertura del dibattito
• Apertura del seggio elettorale
• Proclamazione degli eletti
• Chiusura dell’Assemblea di Frazione
5. Il Presidente dell’assemblea in seduta elettorale dovrà dare immediata comunicazione al Sindaco dei risultati delle elezioni.
ART. 13 - DURATA IN CARICA
La Consulta di Frazione dura in carica per un periodo di cinque anni. Le elezioni della Consulta di Frazione non possono avvenire nello stesso semestre solare antecedente alle elezioni del Sindaco e del Consiglio Comunale.
ART. 14 - INCOMPATIBILITÀ ED INELEGGIBILITÀ
-La carica di Componente della Consulta di Frazione è incompatibile con quelle di Sindaco, Assessore e Consigliere Comunale.
ART. 15 - SURROGAZIONE
1. Al Consigliere, venuto meno per dimissioni,decadenza o decesso, subentra il primo candidato non eletto; in caso di parità di voti, subentra il più anziano di età. In caso di mancanza di un candidato “non eletto”, l’Assemblea di Frazione successiva dovrà prevedere all’ordine del giorno l’elezione del consigliere o dei consiglieri da sostituire, che rimarranno in carica fino alla naturale scadenza della Consulta gia’ in carica.
2. Quando a causa degli eventi sopra indicati venga meno la maggioranza dei componenti, la Consulta dovrà essere rinnovata.
CAPO IV° - FUNZIONE DELE CONSULTE DI FRAZIONE
ART. 16 - GENERALITÀ
La partecipazione della Consulta di Frazione alle scelte amministrative dell'Ente Locale avviene:
- mediante l'esercizio della funzione consultiva;
- mediante l’esercizio dei poteri di iniziativa.
ART. 17 - FUNZIONE CONSULTIVA
1. La Consulta di Frazione può esprimere il proprio parere, che l'Amministrazione Comunale può preventivamente richiedere, su:
- bilanci preventivi e consuntivi annuali e bilanci previsionali pluriennali;
- piano regolatore e varianti generali al P.R.G.;
- piani di viabilità e piani commerciali di interesse generale del Comune;
- opere di urbanizzazione riguardanti la Frazione;
- istituzione, con localizzazione degli eventuali relativi edifici, sospensione o cessazione di pubblici servizi di interesse della Frazione.
ART. 18 - MODALITÀ PER ESERCITARE LA FUNZIONE CONSULTIVA
1. Il parere richiesto deve essere comunicato per iscritto, entro venti giorni dalla data in cui è pervenuta al Presidente del Consiglio di Frazione la richiesta, di cui al precedente articolo.
Nei casi urgenti l'Amministrazione Comunale, con relazione motivata, può fissare un termine più breve, ma non inferiore a dieci giorni.
2. Ove il parere della Consulta di Frazione non fosse pervenuto entro i termini sopraindicati, l'Amministrazione Comunale adotterà i provvedimenti di competenza attribuendo al mancato esercizio della facoltà riconosciuta alla Consulta di frazione la natura di silenzio assenso.
3. Con la richiesta, di cui al precedente articolo, l'Amministrazione indicherà anche le modalità con le quali gli atti relativi potranno essere consultati, con facoltà, per i richiedenti, compatibilmente con le esigenze degli uffici, di estrarne copia, senza onere a loro carico.
ART. 19 - POTERI DI INIZIATIVA
1. Le Consulte di Frazione hanno facoltà di presentare istanze e proposte su questioni di interesse della comunità che rappresentano. L’istanza e la proposta deve contenere la sola sottoscrizione del Presidente del Consiglio di Frazione, che dovrà essere udito dal Sindaco,.
ART. 20- AFFIDAMENTO ALLA CONSULTA DELLA GESTIONE DI ATTIVITÀ DI NATURA SOCIALE O RICREATIVA
1. La Consulta di Frazione può, inoltre, essere individuata come organismo cui l’Amministrazione Comunale affida la gestione di alcune attività avente natura sociale e/o ricreativa, di carattere occasionale e di scarsa rilevanza economica, significative per la vita sociale della frazione.
Le modalità di gestione dell’attività dovranno essere contenute in una relazione preventivamente approvata dall’Amministrazione Comunale con l’indicazione dei referenti ed i costi presunti.
2. L’affidamento delle attività di cui al presente articolo dovranno essere disciplinate attraverso una apposita convenzione che potrà prevedere anche la possibilità di autorizzare l’esecuzione di opere accessorie o strumentali, ma ritenute necessarie per il corretto esercizio dell’attività affidata.
ART. 21 - RISCONTRO ALLE COMUNICAZIONI DEI CONSIGLI DI FRAZIONE
Le proposte delle Consulte di Frazione sono esaminate dal Coniglio Comunale, dalla Giunta Comunale o dal Sindaco in relazione alle proprie rispettive competenze.
ART. 22 - GESTIONE DEI FONDI ECONOMALI
1. Al fine di consentire il corretto funzionamento delle Consulte di Frazione viene individuato un apposito capitolo di bilancio: "Spese per funzionamento delle Consulte di Frazione"..
2. Il Sindaco individua altresì un dirigente o funzionario responsabile della gestione dei fondi di cui al precedente comma, che si renderà referente delle inerenti problematiche tecnico – amministrative.
3. La ripartizione dei fondi riguardanti il funzionamento delle Consulte avverrà, di regola, con riferimento al numero dei residenti nei singoli Frazione. I fondi dovranno garantire la copertura delle spese prevedibilmente necessarie per le attività della Consulta. L’Amministrazione avrà cura di destinare, per quanto possibile, una sede.
CAPO V° - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
ART. 23 - CESSAZIONE DEL RICONOSCIMENTO
1. Verrà meno il riconoscimento di Consulta di Frazione, a sensi del presente regolamento, nei seguenti casi:
a) per sopravvenuta impossibilità di operare della Consulta per un periodo superiore a mesi dodici.
b) per inosservanza da parte della Consulta delle disposizioni di cui al capo II° ed al capo III° del presente regolamento.
ART. 24- ENTRATA IN VIGORE ED ATTUAZIONE
1. Il presente regolamento entrerà in vigore alla scadenza di giorni trenta dalla esecutività della delibera di approvazione da parte del Consiglio Comunale.
ART. 25 - RINVIO
Per quanto previsto dal presente Regolamento si fa riferimento al Decreto Legislativo 267/2000 ed allo Statuto Comunale.