Rilascio della carta d'identità anche ai minori di 15 anni

L'art. 10 del Decreto-legge 13 Maggio 2011, n.70 "Servizi ai cittadini" ha introdotto nuove disposizioni in materia di carte d'identità.
Alla luce delle nuove disposizioni, è soppresso il limite minimo di età per il rilascio della carta di identità, precedentemente fissato a 15 anni, ed è stabilita una validità temporale di tale documento diversa, a seconda dell'età del minore:
- 3 anni per i minori di 3 anni
- 5 anni nella fascia di età 3-18 anni
Ai fini del rilascio ai minori della carta d'identità valida per l'espatrio è necessario l'assenso dei genitori o di chi ne fa le veci, oltre che la dichiarazione di assenza di motivi ostativi all'espatrio, ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. n. 649/1974.
In tali ipotesi, il Comune dovrà acquisire il suddetto assenso, che potrà anche essere trasmesso dagli interessati con le modalità di cui all'art. 38 comma 3 del D.P.R. 445/2000 cioè per fax e via telematica. Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica sono valide se sottoscritte mediante la firma digitale o quando il sottoscrittore e' identificato dal sistema informatico con l'uso della carta di identita' elettronica.
La carta d'identità dovrà riportare la firma del titolare che abbia già compiuto 12 anni, analogamente al passaporto, fermo restando che tale firma sarà omessa in tutti i casi di impossibilità a sottoscrivere.
L'uso della carta d'identità ai fini dell'espatrio di minore di 14 anni è subordinato alla condizione che lo stesso viaggi in compagnia di uno dei genitori o di chi ne fa le veci oppure, che venga menzionato- su una dichiarazione rilasciata da chi può dare l'assenso o l'autorizzazione, convalidata dalla Questura o autorità consolari- il nome della persona, dell'Ente o della compagnia di trasporto a cui il minore medesimo è affidato.
Si suggerisce ai genitori del minore o chi ne fa le veci di munirsi di documentazione idonea a comprovare la potestà sul minore (es. certificato nascita con paternità e maternità).
I minori di 12 anni sono esentati dall'obbligo di rilevamento delle impronte digitali. Il D.P.C.M. del 25/03/2011 (tabella 1) ha prorogato al 31/12/2011 il termine di scadenza entro cui provvedere all'inserimento dell'impronta nella carta d'identità.
Le nuove disposizioni relative a rilascio e durata di validità del documento ai minori si applicano anche alle carte d'identità non valide per l'espatrio, rilasciate ai cittadini stranieri.