Il Comune di Gatteo in data 29 agosto 2011 ha emesso un’ordinanza concernente la manutenzione dei fossi stradali, delle siepi e degli alberi così come la coltivazione dei fondi rurali.
Siccome è stato accertato che, per quanto riguarda le strade comunali, spesso non vengono osservate le norme vigenti che disciplinano gli obblighi e doveri dei frontisti e garantiscono la normale circolazione e sicurezza della viabilità si ordina ai proprietari ed ai conduttori dei terreni confinanti con le strade Comunali e Vicinali dell'intero territorio comunale, di provvedere a quanto segue:
1. allo sfalcio dei fossi, compreso la parte di proprietà pubblica, fino alla banchina stradale;
2. entro il 15 aprile ed entro il 15 ottobre di ogni anno, alla manutenzione dei fossi stradali di scolo, compreso il mantenimento delle quote di scorrimento dei reflui, la pulizia dei passi carrai tombinati e la rimozione di ogni materiale che ostacola il regolare deflusso delle acque;
3. effettuare la potatura delle siepi ed il taglio dei rami ed arbusti che si protendono oltre il confine stradale;
4. effettuare la continua pulizia di strade e marciapiedi di pubblico transito pedonale, ciclabile e veicolare dalle ramaglie, foglie e frutti provenienti da siepi ed alberi di proprietà privata;
5. conservare fabbricati, muri di qualsiasi genere e recinzioni in modo da non compromettere l'incolumità pubblica e da non arrecare danno alle strade;
6. i terreni confinanti con strade Comunali e Vicinali devono essere arati e coltivati alla distanza minima di 1,00 ml. dal ciglio del fosso interno alla proprietà ed in modo tale da non pregiudicare la sicurezza e la stabilità delle ripe. Le piantagioni devono rispettare le fasce di rispetto previste dal Codice della Strada ed in particolare gli artt. 16 e 17.
Gli uffici competenti provvederanno, in caso di inadempienza, da parte del proprietario e/o conduttore del fondo confinante, ad eseguire gli interventi necessari al ripristino delle adeguate condizioni igienico-sanitarie ed idrauliche addebitando la spesa ai soggetti inadempienti a norma dell'art. 70 comma 2 del Regolamento di esecuzione del Nuovo Codice della Strada, applicando anche le sanzioni previste dalla legge ai sensi del vigente Codice della Strada.
Si avverte che è assolutamente vietato:
• procedere alla pulizia dei fossi attraverso l'incendio della vegetazione e l'uso di diserbanti e disseccanti;
• rimuovere le ceppaie degli alberi che sostengono le sponde dei corsi d'acqua salvo situazioni particolari da concordare con l'Ufficio Tecnico Comunale;
• i materiali risultanti dalla pulizia e dalla manutenzione dei fossi di scolo non devono essere depositati su terreno di proprietà pubblica.
Il personale della Polizia Municipale dell'Unione dei Comuni, dell'Ufficio Tecnico Comunale e tutti gli agenti delle forze di polizia, sono incaricati della vigilanza per l'osservanza dell’ordinanza che viene affissa all'albo pretorio del Comune e diffusa sull'intero territorio comunale a mezzo stampa su periodici locali in modo che i cittadini siano debitamente informati.
In allegato si pubblica il testo integrale dell’ordinanza.